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dubbioCos'è il Registro CONI?

Il CONI rappresenta l'organismo cui sono state affidate l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.
Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate agli Enti di Promozione Sportiva, anche se già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali. Le associazioni/società iscritte al Registro vengono inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, trasmette ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate. La registrazione al Coni e dunque al Registro delle Entrate consente all'ASD di usufruire di particolari vantaggi fiscali.

Quali sono i vantaggi fiscali per le ASD iscritte al Registro CONI?

Negli ultimi anni l'attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione da parte del Legislatore: numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività.
Così, oggi un ente sportivo dilettantistico, indipendentemente dalle sue dimensioni, può contare su una gestione fondata secondo regole predeterminate e, allo stesso tempo, può fruire di rilevanti agevolazioni sotto il profilo tributario.
Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai
fini Iva. In particolare, le agevolazioni prevedono:

la determinazione forfetaria del reddito imponibile: si applicando ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (3 per cento).
un sistema forfetario di determinazione dell'Iva;
l'esonero dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative
l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari,registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
l'esonero dell'emissione di scontrini e/o ricevute fiscali
l'esonero dalla redazione dell'inventario e del bilancio;
l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - Tv e pubblicità).

Quali sono i requisiti soggettivi per usufruire del regime agevolato?

affiliazione a Enti di Promozione sportiva (CSI) anche se già iscritti alle Federazioni sportive
svolgimento di attività sportiva dilettantistica (riconosciuta dal Coni → iscrizione alRegistro CONI) ,compresa l'eventuale attività didattica
assenza del fine di lucro, specificato nello Statuto dell'ASD. 

SIAE

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore.
In particolare la SIAE, come prescritto dagli articoli 180-183 della legge sul diritto d'autore, agisce come ente intermediario tra il pubblico e i detentori dei diritti, occupandosi di:
concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto
percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni
ripartire i proventi tra gli aventi diritto.
Oltre a ciò può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno e può assumere, per conto dello stato, di enti pubblici o privati, servizio di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

CERTIFICAZIONE SANITARIA

CIRCOLARE SOPPRESSIONE OBBLIGO CERTIFICAZIONE SANITARIA ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA AMATORIALE

Art. 42 bis legge 9 agosto 2013, n. 98 - Soppressione dell'obbligo di certificazione sanitaria per l'attività ludico-motoria e amatoriale.

Nell'ambito della legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nel supplemento ordinario n.63/L alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d."decreto del fare"), è contenuta un’importante disposizione (art. 42-bis) in materia di certificazione sanitaria per l'attività ludico-motoria e amatoriale, che modifica profondamente le precedenti previsioni contenute al riguardo nell'art. 7 dellalegge 8 novembre 2012 n. 189, e in particolare nel recente decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20luglio 2013.


La norma in questione recita testualmente "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.169 de/20 luglio 2013. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.".

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale "è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasiona/e, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.".

Considerata la complessità dell'intera materia sono stati richiesti chiarimenti ai competenti Ministeri, di cui si provvederà a dare tempestiva informazione.

Invitiamo tutte le associazioni a richiedere ai propri tesserati che i documenti inerenti la visita medica specifichino chiaramente per iscritto sia la dicitura di attività “Sport Motociclismo” che la esatta disciplina come ad esempio: enduro, motocross, motard...etc.
Si ricorda che per alcuni tipi di discipline è buona norma produrre adeguata documentazione medica (esami medici quali ad esempio elettrocardiogramma, encefalogramma ...etc) in base ad età e tipologia di attività che si intende praticare.

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